PIANO FAUNISTICO VENATORIO
Contenuti
La normativa in materia di tutela della fauna selvatica omeoterma e di gestione dell'attività venatoria (Legge 11/2/1992 n. 157, Art. 40 Legge regionale 4/5/2012 n. 5) prevedono che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni area provinciale, nella misura del 10-20% nella zona faunistica delle Alpi e del 20-30% nella zona faunistica di pianura, sia soggetto a forme di gestione che precludano la caccia, mentre il restante territorio sia destinato alla caccia programmata o alla caccia a gestione privata.
L'articolazione territoriale suindicata, compresa l'individuazione delle zone di protezione, è definita dalla Regione e dalle Province e Città Metropolitane attraverso i piani faunistico venatori.
Quello della Città Metropolitana di Torino (ex Provincia) individua:
- OASI DI PROTEZIONE - aree precluse alla caccia destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;
- ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Z.R.C.) - aree precluse alla caccia che hanno lo scopo di favorire la produzione di fauna selvatica stanziale, favorire la sosta e la riproduzione dei migratori, fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti;
- ZONE PER ADDESTRAMENTO, ALLENAMENTO, GARE DEI CANI DA CACCIA - aree precluse alla caccia (D.C.P. 173900 del 09/11/1999) in cui la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) autorizza l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia secondo diverse modalità.
Il documento di pianificazione contiene inoltre i criteri tecnici per una corretta gestione delle zone di protezione, in funzione della loro finalità istitutiva.
Completano il Piano le disposizioni regolamentari per la gestione indiretta delle Oasi, Z.R.C. o Zone cinofile (detti istituti possono essere dati in gestione ad Associazioni o Organizzazioni operanti nel settore previa approvazione di apposito regolamento) e alcuni indirizzi in ordine all'individuazione delle aree da destinare alla gestione faunistico-venatoria privata stante l'enorme valore naturalistico che queste rivestono, in particolare le Aziende Faunistico Venatorie, e l'intima loro connessione con le problematiche ambientali di tutto il territorio provinciale.
Non sono contemplati, invece, i criteri per la corresponsione dei rimborsi agli agricoltori dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle colture e i criteri per la corresponsione di contributi per interventi di miglioramento ambientale (come espressamente contemplato dall'art. 10 della L. 157/92) essendo stata emanata apposita normativa regionale in materia.