D.G.R. 114-6741 2007

D.G.R. 114-6741   del 3 agosto 2007 
 


Allegato A)


Criteri in ordine all’accertamento e alla liquidazioni dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (art.55 LR 70/96)


1. Soggetti interessati e riparto

1. Ai risarcimenti dei danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, e dall’attività venatoria, si provvede con il contributo del fondo di cui all’art. 55, comma 1 della l.r. 70/96.

2. Il fondo è ripartito come individuato all’art. 58, comma 3, lett. a) e b) della l.r. 70/96.

3. Le Province provvedono ai risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, aree protette regionali (Art. 10 c.10 L.R. 36/89).

4. Nel caso in cui gli istituti di cui sopra vengano dati in gestione agli ATC od ai CA o ad altri enti di cui ai commi 3 e 4 dell’art.14 della L.R. 70/96, il soggetto che ha la gestione della zona provvederà direttamente al risarcimento salvo quanto diversamente stabilito dalla convenzione.

5. I Comitati di Gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) provvedono per i danni nei terreni destinati a gestione programmata della caccia.

6. I danni provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria nei terreni compresi nelle zone sottoelencate sono risarciti dai soggetti che ne hanno la titolarità o la gestione:

• aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie;
• centri privati di produzione della fauna selvatica;
• zone per addestramento a gare cinofile;
• fondi chiusi di cui all’art. 7, comma 6 della l.r. 70/96, o in quelle aree comunque recintate in modo da impedire il libero passaggio di animali o di persone.

7. Le Province provvedono al risarcimento dei danni nei fondi sottratti all’esercizio dell’attività venatoria ai sensi dell’art. 12, comma 7 della L.R. 70/96 e nei fondi compresi nei territori a gestione privata della caccia, ove la stessa sia preclusa in relazione a contenzioso in corso o per altre cause imputabili alla mancata osservanza degli obblighi inerenti la concessione.

2. Denuncia del danno

1. Il proprietario o il conduttore del fondo (di cui all’art. 8 – Soggetti beneficiari) è tenuto a denunciare i danni rispettivamente alla Provincia, al Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A., al concessionario dell’Azienda Faunistica o ad altro gestore dell’area in cui è avvenuto entro 10 giorni dall’evento dannoso, o comunque in tempo utile per
l’accertamento del danno.

2. La denuncia deve essere presentata direttamente ai soggetti preposti, oppure inviata:

• per posta con avviso di ricevuta A.R.; in questo caso fa fede il timbro postale;

• per fax;

• per posta elettronica.

3. La denuncia del danno deve essere presentata in forma scritta ed esente da bollo sull’apposita modulistica, predisposta a cura dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

4. La modulistica è reperibile presso:

• la Regione Piemonte, Direzione Territorio rurale, Settore Caccia e Pesca;

• le Province, Settore Caccia e Pesca/Tutela fauna e flora e Settore Agricoltura;

• gli Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori Alpini;

• i Concessionari delle Aziende Faunistiche, i concessionari dei centri privati per la produzione della fauna, i gestori delle zone per l’addestramento e le gare per cani da caccia;

• gli enti gestori delle Aree Protette regionali;

• le Organizzazioni Professionali agricole.

5. Alla denuncia del danno deve essere allegata una planimetria catastale delle particelle danneggiate o, in assenza di queste, idonea cartografia.

6. Alla denuncia del danno possono essere allegate una documentazione fotografica o altre indicazioni utili all’accertamento del danno, la qual cosa non esclude l’accertamento mediante sopralluogo.

7. Non sono accoglibili richieste di liquidazione di danno prodotte oltre il decimo giorno dalla data dell’avvenuto danno, ovvero non prodotte in tempo utile per consentire l’accertamento del danno stesso, o in forma diversa dalla modulistica prevista.

8. Non sono accoglibili domande presentate in maniera incompleta (domanda su apposito modulo + planimetria o cartografia).

9. La denuncia, qualora il danno si manifesti in tempo compatibile per un’eventuale risemina o in prossimità della raccolta della produzione agricola o in altri casi particolari in cui si rendono necessarie operazioni non differibili nel tempo, dovrà evidenziare espressamente il carattere d’urgenza della perizia; in tal caso, al fine di consentire agli accertatori un puntuale rilievo dei danni denunciati, l’interessato dovrà differire la
risemina o la raccolta del prodotto danneggiato di almeno sette giorni dalla data di presentazione della denuncia presso il soggetto deputato al risarcimento.

10. Non possono essere prese in considerazione denunce presentate dopo l’avvenuta risemina o raccolta del prodotto come pure la coltivazione danneggiata non può essere modificata senza il consenso scritto del perito accertatore che deve essere espresso sul bollettino di campagna.

11. Alla domanda di denuncia del danno deve essere allegata dichiarazione resa ai sensi di legge attestante la regolazione delle eventuali spese di perizia dovute per domande precedenti nei casi previsti dal comma 12, art. 4.

12. E’ vietata ogni imposizione finanziaria a carico del richiedente.

3. Accoglimento della domanda

1. Sono competenti all’accoglimento della domanda i seguenti soggetti o enti:

• La Provincia, per gli istituti faunistici di competenza, comprese le aree protette regionali;

• I Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., per il territorio di competenza;

• I concessionari di Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, relativamente ai terreni in concessione o compresi nel perimetro dell’azienda;

• I concessionari dei centri privati per la produzione della fauna, relativamente ai terreni in concessione o compresi nel perimetro della concessione;

• I gestori delle zone per l’addestramento e le gare per cani da caccia, ove diversi dai soggetti precedenti.

2. Il soggetto o l’ente preposto all’accoglimento della domanda è tenuto, ove richiesto, a dare ricevuta dell’avvenuta presentazione della domanda; sono esentate le domande pervenute per posta.

4. Accertamento del danno

1. L’ente o il soggetto preposto all’accoglimento della domanda è tenuto ad avviare le procedure per l’accertamento del danno stesso nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il 30° giorno dalla segnalazione dello stesso.

2. L’accertamento del danno deve essere effettuato tramite perizia redatta da un professionista qualificato.

3. Sono abilitati alla perizia del danno anche i dipendenti della Provincia incaricati e i dipendenti dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.) aventi titolo.

4. Sono abilitati alla perizia del danno le persone all’uopo nominate dal Comitato di gestione, purché in possesso degli idonei requisiti di legge.

5. E’ facoltà degli altri soggetti di cui all’articolo 3 stipulare apposite convenzioni con la Provincia o il C.A.A. territoriale di riferimento per l’accertamento dei danni di propria competenza.

6. L’accertamento del danno deve essere effettuato entro e non oltre al 30° giorno dalla segnalazione dello stesso, fatto salvo diverso accordo fra le parti.

7. Nei casi in cui nella domanda sia evidenziato espressamente il carattere d’urgenza della perizia (come previsto al comma 9 dell’art. 2), la perizia dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 7 giorni dall’avvenuta denuncia del danno, fatti salvi i casi di forza maggiore.

8. Nei casi in cui i danni siano reiterati nel tempo sullo stesso appezzamento o struttura, e quindi periziabili in un'unica perizia a conclusione degli eventi dannosi, la perizia può essere effettuata anche oltre il 30° giorno dal la denuncia.

9. Per le rilevazioni di campagna, il denunciante o il suo rappresentante, salvo diverso accordo, deve essere invitato ad assistere alla perizia e, al termine di ogni sopralluogo, ad esso deve essere rilasciata copia del bollettino di campagna.

10. La perizia deve essere redatta sull’apposita modulistica, predisposta a cura dell’Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica.

11. Della perizia deve essere rilasciata copia all’interessato, qualora richiesta.

12. Nel caso in cui il richiedente non sia fra gli aventi diritto, il danno non sia riconoscibile fra quelli risarcibili o risulti inferiore o uguale a 40 euro (30 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana) il richiedente non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto a corrispondere le spese della perizia.

13. Nel caso in cui il danno accertato sia di importo superiore a 40 euro (30 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana) ma inferiore o uguale a 100 euro (80 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana), lo stesso è risarcibile con una franchigia pari a 30 euro.

14. Nel caso di reiterati danni della stessa tipologia sulla stessa coltura e sugli stessi appezzamenti o su altri appezzamenti aziendali, le richieste di risarcimento dei danni successivi al primo devono essere considerate come integrazioni alla prima domanda e pertanto possono essere cumulati.

15. Nel caso di danni superiori a 100 euro (80 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana), anche nei casi di cumulo, è riconosciuto il risarcimento dell’intero danno senza addebito delle spese di perizia o franchigia.

16. L’ente o il soggetto preposto all’accoglimento della domanda può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati per l’effettuazione delle perizie.

17. Nel caso di danni avvenuti entro i confini di una area protetta istituita ai sensi della l.r. 12/90 e s.m.i., il soggetto che effettua l’accertamento del danno deve darne comunicazione all’ente gestore e concordare, ove possibile, un sopralluogo congiunto con l’ente gestore.

18. Le province possono stipulare apposite convenzioni con gli enti gestori delle aree protette affinché questi ultimi procedano direttamente all’accertamento del danno che si verifica sul territorio di loro competenza.

5. Tipologia di danno risarcibile

1. Sono risarcibili i danni relativi a:

a) Coltivazioni

• Colture annuali
• Colture poliennali
• Colture protette
• Prati e pascoli (escluso il pascolamento di fauna selvatica)
• Colture arboree da legno in terreni agricoli

b) Opere e manufatti al servizio delle coltivazioni in atto

• Opere e impianti d’irrigazione aziendali (con l’esclusione dei  danni da corvidi)
• Serre
• Sostegni di impianti frutticoli e viticoli

2. Sono risarcibili esclusivamente i danni causati dai seguenti gruppi di fauna selvatica:

• Ungulati
• Sciuridi
• Lagomorfi e Gliridi
• Avifauna
• Nutria

6. Quantificazione del danno

1. Per la quantificazione del danno devono essere considerati i seguenti parametri:

a) Colture annuali

 Per le produzioni vegetali devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle “rese medie per danni da mancato raccolto” stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati per i prezzi medi dei prodotti colpiti riportati dal bollettino delle Camere di Commercio in vigore al momento della liquidazione; qualora i valori quantitativi suddetti non
fossero disponibili si fa riferimento allo specifico decreto del Ministero delle Politiche Agricole riportante i valori unitari massimi entro cui contenere i prezzi per la determinazione dei valori assicurabili per l’anno in corso.

• Nel caso il danno avvenga alla semina devono essere computati i costi per la risemina.

b) Colture poliennali

• Per le produzioni vegetali poliennali devono essereutilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle “rese medie per danni da mancato raccolto” stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati per i prezzi medi dei prodotti colpiti riportati dal bollettino delle Camere di Commercio in vigore al momento dell’accertamento; qualora i valori quantitativi suddetti non fossero disponibili si fa riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole citato al punto a).

• Per le produzioni frutticole e viticole devono essere utilizzati, ove esistenti, i valori quantitativi delle “rese medie per danni da mancato raccolto” stabilite annualmente per Provincia rapportati alla superficie colpita dal danno; tali valori vanno moltiplicati per i prezzi medi dei prodotti colpiti riportati dal bollettino delle Camere di Commercio in vigore al momento dell’accertamento; qualora i valori quantitativi
suddetti non fossero disponibili si fa riferimento al decreto del Ministero delle Politiche Agricole citato al punto a).

• Le colture da legno impiantate in terreni agricoli sono risarcibili purché siano stati presi dal richiedente gli opportuni accorgimenti per la prevenzione del danno (shelter, recinzioni meccaniche o elettrificate, repellenti) e sono computate utilizzando il prezziario regionale dell’agricoltura.

c) Opere e manufatti

• La quantificazione del danno è fatta utilizzando il prezziario regionaledell’agricoltura.

d) Mancato reddito

• Da calcolare a cura del perito, ove esistente, l’influenza del danno sui mancati redditi futuri.

2. E’ facoltà della Provincia approntare e utilizzare uno specifico prezziario provinciale.

3. Non sono risarcibili i danni che non sono stati causati dalla fauna selvatica o per i quali non sia possibile risalire alle cause per sopravvenute modificazioni apportate alla superficie danneggiata o per intempestiva denuncia.

4. Sono risarcibili parzialmente i danni in cui è stata comprovata una responsabilità dell’interessato nel favorire l’evento dannoso (incuria, imperizia, soluzioni tecniche inadeguate, fauna d’allevamento libera in grado di concorrere all’evento dannoso).

7. Inammissibilità delle richieste

1. Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a set-aside obbligatorio ai sensi del Reg. 1782/03 e s.m.i..

2. Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a coltivazioni a perdere finanziate ai sensi di Regolamenti Comunitari.

3. Non sono risarcibili i danni avvenuti in terreni destinati a coltivazioni a perdere con deliberazione dell’ente gestore.

4. In caso di danni reiterati sullo stesso appezzamento è facoltà dell’ente o del soggetto risarcitore prevedere specifiche misure di prevenzione da mettere in atto a spese dello stesso. In caso di diniego del proprietario, ovvero del conduttore, non potranno essere risarciti ulteriori analoghi danni verificatisi successivamente sull’appezzamento.

8. Soggetti beneficiari

1. I soggetti che possono richiedere il risarcimento sono o i proprietari o i conduttori di fondi agricoli in possesso di partita IVA agricola.

9. Liquidazione del danno

1. Le procedure per la liquidazione del danno devono essere avviate entro e non oltre il 180 giorno dalla data di accertamento finale del danno, fatta salva la disponibilità dei fondi e l’eventuale necessità di ripartire uniformemente tale disponibilità fra tutti gli aventi diritto.

2. Per i soggetti concessionari privati, la liquidazione del danno deve avvenire entro e non oltre il 90° giorno dalla data di presentazione del la richiesta.

10. Obblighi di ripristino

1. Nel caso di liquidazione del danno avvenuto su prati-pascoli o su opere e manufatti che preveda anche le spese di ripristino, è fatto obbligo al beneficiario del ripristino della situazione preesistente.

2. In caso di mancato o parziale ripristino entro 6 mesi dalla data della liquidazione, il beneficiario è tenuto al rimborso della somma liquidata e non utilizzata, maggiorata degli interessi legali.

3. Il conduttore ha diritto a percepire le spese finalizzate al ripristino solo qualora se ne occupi entro la scadenza del contratto di locazione/usufrutto.

4. Il soggetto o l’ente che ha effettuato la perizia è tenuto a verificare gli avvenuti ripristini su un campione annuo estratto a sorte non inferiore al 5%.

11. Registrazione del danno

1. E’ prevista una procedura informatizzata di registrazione del danno,    collegata alla banca dati faunistica, predisposta a cura dell’Osservatorio regionale sulla fauna selvatica.

2. Ciascun evento deve essere inserito nel database predisposto, secondo le modalità e i tempi concordati, a cura dell’ente o del soggetto preposto alla liquidazione del danno.