Legge Regionale 27 gennaio 2000 n. 9
"Misure straordinarie ad integrazione della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatono), della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi) e della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate)".
Art. l. (Divieto di allevamento a scopi venatori e di immissioni del cinghiale)
1. Sono vietati su tutto il territorio regionale l'allevamento a scopi venatori e l'immissione in campo aperto del cinghiale (Sus scrofa) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (Norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi).
2. E' vietata inoltre l'importazione in Piemonte, a scopi venatori, di cinghiali vivi e la immissione di detti ungulati sul territorio regionale comprese le aziende agri-turistico-venatorio e aziende faunistico-venatorie, le aree protette e i fondi chiusi.
3. Sono ammessi i trasporti di detti selvatici transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle Province interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerano e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore.
Art. 2. ( Piani di contenimento)
1. Ad integrazione ed in deroga di quanto previsto all'articolo 29, comma 2 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed all'articolo 4 della legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate) da ultimo modificata dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 6, le Province, anche su richiesta delle organizzazioni professionali agricole provinciali, dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei comprensori alpini (CA) competenti per territorio, dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie approvano piani di contenimento del cinghiale, da attuarsi, con mezzi e modalità indicati dall'Istituto Nazionale per la fauna selvatica per gli interventi di controllo, finalizzati alla riduzione della specie nell'intero territorio regionale fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zootecniche ed agroforestali, la prevenzione dei rischi a persone e cose.
2. Ad integrazione dell'articolo 29 della L.R. 70/1996 e dell'articolo 4 della L.R. 36/1989, le Province e gli enti di gestione delle aree protette regionali predispongono annualmente, ciascuno per i territori di propria competenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro la data del 30 giugno, un motivato programma per il controllo del cinghiale ripartito in almeno tre interventi l'anno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 della L.R. 70/1996 1 piani di contenimento sono attuati dalle Province con la collaborazione dei comitati di gestione degli ATC e dei CA, dei soggetti gestori delle aree protette regionali o dei concessionari di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, ognuno per i territori di loro pertinenza.
4. Per le finalità di cui al comma 3 le Province possono avvalersi degli agenti delle Province, degli agenti di vigilanza delle aree protette. dei proprietari o conduttori dei fondi muniti di licenza di porto d'anni, delle guardie venatone volontarie, o dei cacciatori nominativamente autorizzati dai soggetti che fanno la richiesta di cui al comma 1.
5. La Giunta provinciale informa la Regione sui provvedimenti inerenti ai piani di contenìmento dei cinghiali e, al termine dei suddetti interventi, trasmette alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.
6. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge definisce le unità territoriali per la gestione del cinghiale individuando:
a) le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove la specie deve essere oggetto di controllo e contenimento costante;
b) le aree dove l'uso del suolo e del territorio sono compatibili con una presenza equilibrata della specie.
Art. 3. (Norma transitoria)
1. In fase di prima applicazione, per l'anno 2000 le Province possono definire il periodo per l'attuazione dei piani di abbattimento anche al di fuori della stagione venatoria
2. In caso di inadempienza e comunque non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa diffida, si avvale del potere sostitutivo.
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Per ciascun anno finanziario successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nella predisposizione del bilancio annuale, vengono iscritti, inoltre, stanziamenti sul capitolo di spesa denorninato "Indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica" in misura da definirsi m sede di predisposizione di bilancio di anno in anno.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure inerenti le denunce di sinistri stradali.
Art. 5. (Urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.