Legislazione

INDIRIZZI E CRITERI IN ORDINE ALL’AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEGLI A.T.C. E NEI C.A.

 

ART. 1 - CONFERMA DELL’AMMISSIONE

1. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o residenti in altre regioni o all'estero ammessi agli A.T.C. o C.A. nella precedente stagione venatoria, ai fini della conferma dell'ammissione ai medesimi, devono effettuare il pagamento della relativa quota di partecipazione economica tassativamente entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Non sono altresì validi i versamenti effettuati oltre il 31 marzo tramite bonifico bancario con valuta antecedente tale data.

Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di cui sopra s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. I versamenti effettuati oltre tale data non sono validi ai fini della conferma ed il cacciatore è considerato rinunciatario all’A.T.C. o al C.A. e viene stralciato dall’elenco degli ammessi. Tutti i pagamenti effettuati oltre la data del 31 marzo devono essere immediatamente rimborsati agli interessati a cura del Comitato di gestione.

ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Nel rispetto dell’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi dell’art. 37 della l.r. 70/1996, il cacciatore, residente nella Regione Piemonte o residente in altre regioni o all’estero, che intenda richiedere l’ammissione in un A.T.C. o in un C.A., può presentare domanda di nuova ammissione o ulteriore ammissione al Comitato di gestione, secondo le modalità di seguito riportate, sui modelli predisposti.

2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., in cui risultino posti disponibili dopo l’accettazione delle domande di nuova ammissione, procedono all’assegnazione dei posti liberi ai cacciatori che risultano già ammessi ad altro A.T.C. o C.A. della Regione Piemonte.

3. Sono considerate altresì nuove ammissioni le domande dei cacciatori che pur risultando ammessi nelle precedenti stagioni venatorie ad un A.T.C. o ad un C.A. non hanno provveduto ad effettuare entro il 31 marzo il pagamento della quota di partecipazione economica.

4. I cacciatori residenti in altre regioni o all’estero sono ammessi in misura non superiore al 5% del numero massimo dei cacciatori ammissibili per ogni C.A. e in misura non superiore al 10% del numero massimo dei cacciatori ammissibili per ogni A.T.C., salvo quanto previsto dall’art. 8, comma 1, della l.r. 10/2011.

5. Le domande di nuova ammissione e/o di ulteriore ammissione devono essere presentate entro il termine perentorio del 15 maggio di ogni anno (in caso di spedizione fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) sul modello predisposto dalla competente Direzione regionale, compilata in ogni sua parte e corredata dai seguenti documenti:

a) ricevuta del pagamento che sarà rimborsato entro e non oltre il 15 agosto dell’anno di riferimento, in caso di non accettazione della medesima;

b) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa secondo le vigenti disposizioni;

c) titolo di godimento della proprietà per i proprietari di fabbricati di civile abitazione o di terreno; per i conduttori di terreni, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la condizione di coltivatore diretto, e, per i proprietari, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la proprietà o conduzione contenente l'esatta indicazione

dei dati catastali;

d) titolo di parentela per gli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado (genero/nuora) dei proprietari di terreno nonché conduttori di cui alla lettera c). Essi devono presentare domanda corredata da estratto di atto di nascita con indicazione di paternità e maternità o certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva di certificazione resa innanzi all’incaricato del Comitato di gestione a ricevere la domanda;

e) abilitazione venatoria alla zona faunistica delle Alpi o certificazione ai sensi dell’art. 75 della l.r. 60/79.

6. Non saranno accolte le domande d’ammissione presentate o recanti timbro postale in data posteriore al termine stabilito al comma 5, presentate su modelli difformi, incomplete dei dati e delle dichiarazioni previste dal modello di domanda, prive della documentazione richiesta, quelle non sottoscritte nonché le istanze da cui non è possibile ricavare la chiara volontà di scelta del richiedente.

ART. 3 - CRITERI DI PRIORITA’ PER L’AMMISSIONE DEI CACCIATORI NEGLI A.T.C. E NEI C.A.

1. Le domande di ammissione vengono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) cacciatori residenti nella Regione Piemonte che risultino privi di ammissione ad A.T.C. o C.A. e che siano

residenti nei Comuni compresi nell’A.T.C. o nel C.A. o residenti in Comuni il cui territorio è parzialmente

compreso nell’A.T.C. o nel C.A.; i cacciatori residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle Ossola, il cui

territorio è compreso in parte nel C.A. V.C.O. 2, sono equiparati ai residenti nel comprensorio alpino stesso;

b) cacciatori residenti nei Comuni compresi nell A.T.C. o nel C.A o residenti in Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nell’A.T.C. o nel C.A.; i cacciatori residenti nei Comuni della Comunità Montana Valle Ossola, il cui territorio è compreso in parte nel C.A. V.C.O. 2, sono equiparati ai residenti nel comprensorio alpino stesso;

c) proprietari di terreni nonché i conduttori, i loro ascendenti, discendenti ed affini di primo grado, ed i soci di società di capitale residenti nella Regione Piemonte i cui fondi sono inclusi nell’A.T.C. o nel C.A. I proprietari, i conduttori di terreni ed i soci di società di capitale devono presentare domanda corredata da idonea certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni. Gli ascendenti, discendenti ed affini di primo grado devono presentare domanda corredata dalla documentazione di cui all’art. 2, comma 5, lett. c) unitamente alla certificazione attestante il titolo di godimento da almeno quattro anni nel caso di proprietari o conduttori non cacciatori. I fondi non dovranno risultare, per ciascun richiedente, di superficie inferiore ad un ettaro;

d) cacciatori residenti in Comuni della Provincia in cui l’A.T.C o il C.A. è compreso. Nell’ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione;

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e) cacciatori residenti in altri Comuni della Regione Piemonte. Nell’ambito di tale categoria hanno precedenza i proprietari di fabbricati di civile abitazione;

f) cacciatori, anche residenti in un Comune totalmente o parzialmente compreso nell’A.T.C o nel C.A. che pur risultando ammessi all’A.T.C. o al C.A. nella precedente stagione venatoria, non hanno provveduto ad effettuare il versamento della relativa quota di partecipazione economica entro la data del 31 marzo di ogni anno;

g) cacciatori residenti in altre Regioni, proprietari, da almeno quattro anni, di fondi di superficie non inferiore ad un ettaro ubicati nell’A.T.C. o nel C.A.;

h) cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero.

2. L’ammissione dei cacciatori, ferme restando le priorità di ammissione medesime, viene determinata sulla base dell’età anagrafica (più anziano d’età) dei richiedenti.

3. I Comitati di gestione possono adottare le misure ritenute utili ai fini della verifica del permanere dei requisiti di ammissione. Il venir meno dei requisiti anzidetti comporta l’esclusione dall’ambito.

 

ART. 4 - DEROGHE AI CRITERI DI AMMISSIONE ED AGLI INDICI DI DENSITA’ VENATORIA

1. Nel rispetto dell’opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi dell’art. 37 della l.r. 70/1996, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., ammettono ogni anno, i cacciatori che:

a) abbiano acquisito la residenza anagrafica (per trasferimento dell’abitazione o per spostamento dell’attività

lavorativa) nella Regione Piemonte successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione, di cui all’art. 2;

b) hanno conseguito, successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande di ammissione, l’abilitazione all’esercizio dell’attività venatoria e/o l’abilitazione all’esercizio venatorio in zona Alpi, ai sensi degli artt. 40 e 41 della l.r. 70/96 purché la scelta della forma di caccia (opzione) venga comunicata alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di conseguimento di detta abilitazione.

2. Le disposizioni di cui alla lettera b) del precedente punto 1 si applicano esclusivamente ai cacciatori residenti nella Regione Piemonte.

3. Le ammissioni in deroga sono subordinate alla presentazione di regolare domanda corredata dalla documentazione di cui all’art. 2.

 

ART. 5 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE ECONOMICA

1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., comunicano entro il mese di gennaio di ogni anno, al Settore regionale Tutela e gestione della fauna selvatica, l’importo della quota di partecipazione economica. In mancanza di tale comunicazione l’importo della quota di partecipazione economica rimane stabilita nella misura dell’anno precedente.

2. La quota di partecipazione economica per gli A.T.C. di ciascun cacciatore ammesso è stabilita dal Comitato di gestione in misura non inferiore a € 52,00 e non superiore a € 105,00.

3. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono aumentare, in deroga ai limiti massimi stabiliti al punto 2, la quota di partecipazione economica dei cacciatori ammessi fino € 130,00. Tale aumento deve essere esaurientemente motivato e finalizzato al raggiungimento di un’ottimale gestione faunistico-venatoria.

4. La quota di partecipazione economica per i C.A. di ciascun cacciatore ammesso è stabilita dal Comitato di gestione in misura non inferiore a € 105,00 e non superiore a € 155,00.

5. I Comitati di gestione dei C.A. possono aumentare, in deroga ai limiti massimi stabiliti al punto 4, la quota di partecipazione economica dei cacciatori ammessi fino € 185,00. Tale aumento deve essere esaurientemente motivato e finalizzato al raggiungimento di un’ottimale gestione faunistico-venatoria.

ART. 6 - APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI

1. L’elenco dei cacciatori ammessi è approvato con provvedimento adottato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Con lo stesso provvedimento deve essere approvata la graduatoria dei cacciatori non ammessi.

2. Delle ammissioni e delle esclusioni dei cacciatori il Comitato di gestione deve dare tempestiva comunicazione agli interessati.

3. La graduatoria dei cacciatori non ammessi viene utilizzata dai Comitati di gestione ai fini della copertura dei posti resisi disponibili nei casi di rinuncia, di mancato o ritardato pagamento dei cacciatori nuovi ammessi. I cacciatori ammessi a seguito dell’utilizzo di tale graduatoria devono provvedere al pagamento della relativa quota entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

4. Dopo tale termine il Comitato di gestione provvede a deliberare l’elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi.

5. Avverso il provvedimento di esclusione, di cui al comma 1, è possibile, al cacciatore escluso, inoltrare, entro trenta giorni dall’approvazione dell’elenco, al Presidente del Comitato di gestione memoria scritta al fine dell’eventuale riesame dell’istanza. L’istanza è riesaminata da una Commissione costituita da almeno tre membri del Comitato di gestione, di cui il Presidente dell’A.T.C. o del C.A. interessato fa parte di diritto, entro trenta giorni dalla presentazione della memoria.

6. L’autorizzazione all’esercizio venatorio viene formalizzata mediante l’apposizione dell’apposito timbro indelebile sul tesserino regionale.

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ART. 7 - QUOTA AGGIUNTIVA PER IL PRELIEVO DEGLI UNGULATI

1. Per la caccia di selezione agli ungulati i Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono una quota minima

aggiuntiva anche differenziata per specie, sesso e classi di età, nel rispetto dei seguenti parametri:

CAPRIOLO

classe 0 € 50,00

femmina € 80,00

maschio € 120,00

MUFLONE

classe 0 € 50,00

femmina € 80,00

maschio € 120,00

DAINO

classe 0 € 70,00

femmina/fusone € 100,00

maschio € 170,00

CERVO

classe 0 € 120,00

femmina/fusone € 200,00

maschio € 300,00

CAMOSCIO

classe 0 € 80,00

yearling € 100,00

femmina € 120,00

maschio € 150,00.

2. I Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., stabiliscono altresì un’ulteriore quota economica aggiuntiva riferita al valore del trofeo. I versamenti di cui al presente comma devono essere effettuati con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di gestione.

3. I Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., possono prevedere una quota economica per il cacciatore che intende esercitare l’attività venatoria al cinghiale nel rispetto dei seguenti parametri riferiti ai danni causati dalla specie:

DANNI < 30.000 Euro

CACCIATORE IN SQUADRA: DA € 25,00 A € 300,00

CACCIATORE SINGOLO: DA € 25,00 A € 150,00;

DANNI > 30.000 Euro

CACCIATORE IN SQUADRA: DA € 50,00 A € 300,00

CACCIATORE SINGOLO: DA € 50,00 A € 150,00.

4. I Comitati di gestione dovranno adottare tutte le iniziative tecniche atte al rispetto, da parte dei cacciatori che esercitano l’attività venatoria alla specie cinghiale, di tale adempimento.

5. Le somme comunque introitate sono utilizzate per lo svolgimento dei compiti del Comitato di gestione di cui all’art. 7 della D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e, prioritariamente, per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.

ART. 8 - CACCIATORI STAGIONALI

1. I Comitati di gestione degli A.T.C e dei C.A., in cui oltre la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione risultino posti disponibili, possono regolamentare l’ammissione, limitatamente alla sola stagione venatoria di riferimento ed in qualità di “stagionali”, di cacciatori residenti in Piemonte o, fermo restando quanto stabilito all’art. 2, comma 4, di cacciatori residenti in altre Regioni o all’estero.

2. I cacciatori “stagionali” devono provvedere, entro il termine e nella misura stabiliti dal Comitato di gestione al pagamento della quota di partecipazione economica pari a € 200,00 per gli A.T.C e pari a € 250,00 per i C.A..

ALLEGATO 1

3. L’autorizzazione all’esercizio venatorio del cacciatore “stagionale”, residente in Piemonte, viene formalizzata mediante l’apposizione sul tesserino venatorio, di apposito timbro indelebile, diverso da quello di ammissione, riportante la sigla dell’A.T.C. o del C.A. e la dicitura “stagionale”.

4. L’autorizzazione all’esercizio venatorio del cacciatore “stagionale” foraneo viene formalizzata mediante l’apposizione, di apposito timbro indelebile, diverso da quello di ammissione, riportante la sigla dell’A.T.C o del C.A. e la dicitura “stagionale” sul tesserino venatorio.

5. I cacciatori “stagionali” non possono confermare l’ammissione mediante il versamento della relativa quota economica.

ART. 9 - CACCIATORI TEMPORANEI

1. I Comitati di gestione possono regolamentare, nel rispetto delle disposizioni regionali, le modalità di accesso dei cacciatori “temporanei” per il prelievo delle specie definite dalla Giunta regionale.